A carico delle Aziende fornitrici
- Aggiornamento informativo
- Il quadro normativo
- Definizione di "dispositivo medico"
- Come viene calcolato
- Determinazione DPF/121 del 13.12.2022
- Deliberazioni 2022 direttori generali enti del servizio sanitario regionale acquisite anni 2015, 2016, 2017, 2018
- Determinazione DPF/105 del 28.10.2022
- Nota prot. RA0478604/2022 del 08.11.2022
- Comunicazione del 10/11/2022 del Dipartimento Sanità alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo
- Prospetto riepilogativo trasmesso dalla Regione Abruzzo al Ministero della Salute (riscontro circolare 22413/2019)
- Modelli CE per gli anni 2015-2018 ASL e Consolidato regionale
- Altre informazioni di natura economica
- Importo Pay Back dovuto per gli anni 2015-2018
- Informazioni per il pagamento
Alla luce dell’entrata in vigore del D.L. 28 luglio 2023 n. 98 (in G.U. n. 175/2023), si forniscono le seguenti informazioni ed indicazioni, prioritariamente riportando di seguito le disposizioni di cui all’art.8 (comma 3), oggetto di modifica, e all’art. 9 (commi 1-2):
Art.8 comma 3:
Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 ottobre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.
Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facolta' di cui al primo periodo, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali.
L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite.
In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis”.
Art.9 comma 1
In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ai fini del ripiano dello sforamento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati.
Art.9 comma 2
Il diritto alla detrazione di cui al comma 1 sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 1 sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.
In ogni caso, le aziende fornitrici dovranno effettuare il versamento entro e non oltre la data del 30.10.2023, mediante bonifico bancario intestato a:
Regione Abruzzo TESORERIA REGIONALE SANITA’
C/C Sanità IBAN IT75 H 053 870 3601 000 000 188386
Codice swift BPMOIT22XXX
Causale: DM 6.10.2022 PAY BACK DISPOSITIVI MEDICI – NOMINATIVO AZIENDA FORNITRICE – ANNO DI RIFERIMENTO
In caso di omesso pagamento delle aziende fornitrici, la Regione Abruzzo effettuerà i recuperi degli importi dovuti tramite compensazione, fino a concorrenza di tali importi.
In caso di mancato pagamento e di impossibilità di effettuare le compensazioni, la Regione perseguirà il recupero delle somme con tutte le modalità consentite dalla normativa, senza previa messa in mora del debitore, anche mediante iscrizione a ruolo.
Il quadro Normativo
Definizione di dispositivo medico
Normativa comunitaria sui dispositivi medici
Come viene calcolato
L’art. 9-ter del decreto legge 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla legge 125 del 6 agosto 2015, al comma 9, “...di porre a carico l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, certificato dal Ministero della salute, alle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40% nell’anno 2015, al 45% nell’anno 2016 e al 50% a decorrere dall'anno 2017, in misura pari per ciascuna azienda all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale.
L’art. 1, comma 557, della legge 145 del 30 dicembre 2018 ha poi modificato il comma 8 dell’art. 9-ter del decreto legge 78 del 2015, convertito dalla legge 125 del 2015, stabilendo che: «Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio».
Allegato A - Relazione del Dipartimento Sanità Regione Abruzzo - Servizio DPF012 - Servizio Programmazione Economico-Finanziaria e relativi allegati
Determinazione DPF121/2022 - Scarica il file
Deliberazioni Direttori Generali Enti del Servizio Sanitario Regionale acquisite relative agli anni 2015, 2016, 2017, 2018
- Asl 1 - Avezzano Sulmona L’aquila – Delib. n.1493 del 22/08/2019, Delib. n. 2110 del 14/11/2022
- Asl 2 - Lanciano Vasto Chieti – Delib. n. 373 del 13/08/2019, Delib. n. 1601 del 14/11/2022
- Asl 3 - Pescara – Delib. n. 1043 del 22/08/2019, Delib. n. 1708 del 14/11/2022
- Asl 4 - Teramo – Delib. n. 1513 del 22/08/2019, Delib. n. 1994 del 14/11/2022
Determinazione Direttoriale DPF105 del 28.10.2022
Con determinazione direttoriale n. Dpf/105 del 28/10/2022 è stata istituita apposita Commissione per l’attuazione delle attività finalizzate al ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, di cui al Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 6 luglio 2022.
Nota n. RA/0478604/DPF Del 08/11/2022
Nota n.RA/0478604/DPF Del 08/11/2022 ad oggetto Convocazione Commissione per l’attuazione del ripiano superamento tetti dispositivi medici di cui alla determinazione Dpf/105 del 28/10/2022.
Comunicazione del 10/11/2022 del Dipartimento Sanità alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo
Comunicazione resa con posta elettronica ordinaria del 10/11/2022 del Dipartimento Sanità alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo
Prospetto riepilogativo trasmesso dalla Regione Abruzzo al Ministero della Salute (riscontro circolare 22413/2019)
Prospetto riepilogativo comprensivo di tutti gli allegati inviato dal Dipartimento Sanità Regione Abruzzo al Ministero della Salute in ottemperanza alla circolare del medesimo Ministero n. 22413 del 29/07/2019
- Riconciliazione fatturato - Prospetto regione Abruzzo
- Asl 1 - Avezzano Sulmona L’aquila – Delib. n.1493 del 22/08/2019
- Asl 2 - Lanciano Vasto Chieti – Delib. n. 373 del 13/08/2019
- Asl 3 - Pescara – Delib. n. 1043 del 22/08/2019
- Asl 4 - Teramo – Delib. n. 1513 del 22/08/2019
Modelli CE per gli anni 2015-2018 ASL e Consolidato regionale
I modelli CE per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 dei singoli enti regionali, dai quali sono state tratte le informazioni utilizzate da questa amministrazione ai fini del calcolo previsto dalla normativa;
Il modello CE consolidato regionale predisposto per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018.
- CE enti Consuntivo 2015-2018 (file excel)
- CE 999 Consuntivo anni 2015-2016-2017-2018 (file excel)
Altre informazioni di natura economica
I dati di costo rilevati a consuntivo per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce BA0210.
Importo payback dovuto per gli anni 2015-2018
Elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.
Allegato A alla Determinazione Direttoriale n. DPF/121 del 13/12/2022
Informazioni per il pagamento
Ogni azienda fornitrice dovrà versare l’importo dovuto entro e non oltre la data del 30.10.2023, mediante bonifico bancario intestato a:
Regione Abruzzo TESORERIA REGIONALE SANITA’
C/C Sanità IBAN IT75 H 053 870 3601 000 000 188386
Codice swift BPMOIT22XXX
Causale: DM 6.10.2022 PAY BACK DISPOSITIVI MEDICI – NOMINATIVO AZIENDA FORNITRICE – ANNO DI RIFERIMENTO
In caso di omesso pagamento delle aziende fornitrici, la Regione Abruzzo effettuerà i recuperi degli importi dovuti tramite compensazione, fino a concorrenza di tali importi.
In caso di mancato pagamento e di impossibilità di effettuare le compensazioni, la Regione perseguirà il recupero delle somme con tutte le modalità consentite dalla normativa, senza previa messa in mora del debitore, anche mediante iscrizione a ruolo.