Non è stata commessa alcuna violazione del principio di imparzialità e il concorso per tecnici di laboratorio espletato nel 2015 dalla Asl Lanciano Vasto Chieti è perfettamente regolare. Così il Consiglio di Stato ha ribaltato e annullato la sentenza del Tar Abruzzo dello scorso anno, che aveva disposto la sospensione degli atti di approvazione della graduatoria finale accogliendo il ricorso di due concorrenti, risultate non vincitrici, secondo cui doveva essere invalidata la prova concorsuale per via di una presunta incompatibilità tra alcuni candidati e i membri della commissione esaminatrice. Nello specifico, due erano le contestazioni: la prima, sicuramente più insinuante, riguardava i rapporti tra alcuni dei concorrenti vincitori e Maria Golato, presidente della Commissione e direttore del Servizio di Patologia clinica della Asl, descritti dalle ricorrenti come “sodalizio relazionale, collaborativo e di colleganza” comprovato dalla comune partecipazione a convegni e dalla redazione di scritti e pubblicazioni. Un aspetto che avrebbe comportato la violazione dell’imparzialità nell’attività di selezione e l’obbligo per la Presidente di astenersi per incompatibilità, anche alla luce dell’attività svolta nella struttura che dirige da alcuni dei vincitori del concorso. Inoltre la composizione della Commissione, sempre secondo le ricorrenti, sarebbe stata viziata dalla presenza di un medico che in precedenza aveva ricoperto una carica sindacale, dalla quale si era dimesso poco prima della nomina a commissario del concorso. I giudici del Consiglio di Stato hanno accolto integralmente la tesi esposta dalla Asl, rappresentata dall’avvocato Germano Belli, il quale nel ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado ha argomentato come in materia concorsuale le cause di incompatibilità, disciplinate dell’art. 51 del Codice di procedura civile, rivestono carattere tassativo e, dunque, non possono essere interpretate analogicamente al fine di tutelare la certezza delle commissione d’esame. Secondo l’orientamento della giurisprudenza, perché vi sia obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici, ovvero di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio dell’imparzialità. Inoltre la pubblicazione di opere da parte di un componente della commissione, unitamente a un candidato, non costituisce motivo di astensione in ogni tipologia di concorso. Nella sentenza si legge che «nelle procedure concorsuali i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate dall’art. 51, senza che le cause di incompatibilità possano essere oggetto di estensione analogica: l’appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato non rientrano nelle ipotesi di astensione». Pertanto i rapporti personali di colleganza tra determinati candidati e alcuni componenti della commissione non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa. Affinché i rapporti personali assumano rilievo, devono essere diversi e più saldi di quelli che intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio: a fare la differenza è la realizzazione di un «sodalizio professionale in quanto tale connotato dai caratteri della stabilità e reciprocità di interessi di carattere economico». Insomma le cause di incompatibilità non possono essere desunte o liberamente interpretate, perché verrebbe meno ogni certezza in merito alla stabilità delle commissioni d’esame, laddove qualunque elemento induttivo e soggettivo potrebbe essere in grado di inficiarne l’imparzialità. Quanto alla carica sindacale di un altro componente