L’attività di trasporto e/o soccorso sanitario di infermi e feriti – connesso allo svolgimento di un’attività principale sanitaria o non sanitaria da parte dell’esercente - è svolta con veicoli ad uso speciale (generalmente ambulanze) immatricolati in uso proprio ed intestati ad enti pubblici, aziende, associazioni o altre collettività secondo le previsioni normative nazionali (D.M. 553/87, D.M. 487/97, Circ. 43325/07 Min. Trasporti, D.M. 137/2009) e regionali (DGR 656/23). L’attività è svolta a chiamata, in regime convenzionale o di affidamento a gara da parte delle Aziende Sanitarie Locali o altri organismi, oppure in stazionamento in occasione di eventi e manifestazioni programmate (D.G.R. 806/2014). L’esercizio dell’attività di soccorso sanitario, anche se svolta da collettività private, si esplica nell’ambito e sotto l’egida del pubblico servizio di urgenza ed emergenza territoriale 118, mentre l’attività di trasporto secondario non urgente – per definizione, al di fuori del sistema 118 – è generalmente rivolta a soddisfare le esigenze di mobilità dei pazienti non critici. Ambedue le autorizzazioni sanitarie sono istruite e rilasciate dalla Regione a seguito dei sopralluoghi effettuati dai servizi di prevenzione delle ASL competenti per territorio. Dall’autorizzazione sanitaria regionale per il soccorso e trasporto di infermi e infortunati va tenuta nettamente distinta l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente (NCC) svolta solo con ambulanze immatricolate per conto terzi e avente natura di attività lucrativa (Circ. 43325/07 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Normativa nazionale: (Decreti e Circolari Ministero Infrastrutture e Trasporti): DM 17 dicembre 1987, n. 553; DM 20 novembre 1997, n. 487; DM 1° settembre 2009, n. 137; DM 5 novembre 1996; Circolare 43325 del 9 maggio 2007; Circolare 109636 del 21 dicembre 2009;
Normativa regionale:
Elenco Autorizzazioni Regionali al trasporto sanitario (aggiornamento: agosto 2024)