Tu sei qui

Incompatibilità con la frequenza del corso

L'art. 24, comma 3 del D. Lgs. 368/99, come modificato dal D. Lgs. 277/03, prevede che "La formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno".

Le uniche attività consentite sono quelle previste dalla Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (finanziaria 2002), che all'art. 19, comma 11 stabilisce che "I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica". Tale disposizione è riportata anche all'art. 34 del D. Lgs. 368/99 come modificato dalla L. 25/05/2004 n. 138 (art. 2 octies).

In presenza di accertata incompatibilità ne consegue l'espulsione del medico tirocinante dal corso (Art. 11, comma 4 del D.M. Salute 7 Marzo 2006).