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Medicina sportiva

Con determina numero DFP010/48 del 29/06/2023, sulla base delle indicazioni del Comitato di Controllo per la Medicina dello Sport (verbale riunione del 16/06/2023), sono stati definiti i seguenti format:

– Libretto Sanitario dello Sportivo (il format è stato inviato alle strutture di MDS; in caso di necessità è possibile per le sole strutture richiede il modulo all’indirizzo dpf010@regione.abruzzo.it);

– Modello Certificazione di non idoneità (scarica file);

– Format di comunicazione non idoneità all’associazione/società sportiva (scarica file);

– Modulo richiesta visita medica agonistica per i tesserati a società/associazioni sportive (scarica file);

– Modulo richiesta visita medica agonistica per i non tesserati (scarica file);

– Modulo richiesta visita medica non agonistica (scarica file);

– Modulo richiesta visita medica agonistica e non agonistica ad uso delle Istituzioni scolastiche (scarica file).

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La tutela sanitaria delle attività sportive rientra tra i compiti di garanzia e promozione della salute pubblica.

Le raccomandazioni ministeriali in materia di certificazioni sportive mirano a dare indicazioni sull' impatto dell’infezione Sars Cov 2  nel mondo dello sport alla luce delle evidenze scientifiche che, trattandosi di una patologia di recente diffusione, sono in continua evoluzione.

La finalità delle circolari di rispondere alle richieste di chiarimento pervenute sia da parte dei cittadini sia da parte dei medici dello sport suggerisce l’opportunità di dare ai documenti e agli aggiornamenti che ne seguiranno la massima pubblicità.

Richiesta iscrizione nell'elenco Medici dello sport

Ai sensi dell’art. 8 comma 1 della LR 15/2020, come modificata dalla LR n. 1/2021, la visita e la certificazione per l'espletamento delle attività sportive agonistiche, sono effettuate esclusivamente da medici specialisti in medicina dello sport, di cui all'istituito elenco regionale, operanti presso gli ambulatori privati e/o studi privati, dai medici della Federazione Medico Sportiva o da medici in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della L. 1099/1971, siano essi:

a)  medici specialisti in Medicina dello sport dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di Medicina dello Sport, nelle aziende sanitarie locali o di altre strutture pubbliche;

b)  medici specialisti in Medicina dello sport titolari o comunque operanti presso ambulatori e centri di medicina dello Sport privati autorizzati;

c)  medici specialisti in Medicina dello sport, di cui all'istituito elenco regionale, operanti presso gli ambulatori privati e/o studi privati.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8, gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all'attività agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1982 e successive modifiche possono essere quindi effettuate esclusivamente all'interno delle seguenti strutture autorizzate nel rispetto della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) e successive modifiche (5):

a)  servizi pubblici di Medicina dello Sport;

b)  centri privati di Medicina dello sport regolarmente autorizzati nel rispetto della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) e successive modificazioni, centri riconosciuti dalla federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello sport. Tali centri possono chiedere l'accreditamento a livello regionale;

c)  ambulatori e/o studi di cui sia titolare o associato un medico specialista in medicina dello sport iscritto all'elenco regionale.

L’iscrizione dei medici specialisti in medicina dello sport all’elenco regionale, è disciplinata nel documento tecnico approvato con DGR 562 del 13/09/2021 che prevede l’attribuzione di un CRIR (Codice Regionale Identificativo di Riferimento) assegnato ad ogni professionista.

Gli specialisti in Medicina dello Sport che intendono esercitare l’attività di certificazione all’idoneità sportiva agonistica devono provvedere all’iscrizione al registro scaricando il modulo per la richiesta di iscrizione (Scarica il modulo)

Il documento tecnico allegato alla DGR 563 del 13/09/2021 che regolamenta la registrazione dei Medici di Medicina dello Sport nell’elenco degli specialisti ai sensi dell’art. 6 della LR 15/2020, prevede che l’iscrizione abbia “un’efficacia fino al 31 dicembre di ogni anno”. Ciò comporta la necessità di un “aggiornamento annuale” della registrazione al fine di agevolare il quale è stato predisposto il modello di richiesta che si allega.

RICHIESTA DI RINNOVO.DOCX

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio DPF010 Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale (085 7672622/616)