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Blue Tongue: linee guida per prevenire la diffusione dell'infezione

Preliminarmente si ribadisce che l'unico strumento riconosciuto realmente efficace per contrastare gli effetti della malattia sul bestiame (riduzione delle produzioni, mortalità, costo trattamenti, ecc.) è la vaccinazione. Per questo motivo è opportuno in primis consigliare questa misura che rimane volontaria ma la cui opportunità nelle diverse realtà territoriali in differenti situazioni epidemiologiche può benissimo essere valutata con il supporto dei SV e dell'OEVR.

1) Si premette che tutte le misure volte a contrastare l'attività dell'insetto vettore appaiono ad oggi una tra le azioni più efficaci a mitigare il rischio di contagio e conseguente diffusione della malattia. Pertanto è sempre assolutamente necessario raccomandare l'utilizzo di sostanze ad azione insetticida/repellente in tutti gli allevamenti di animali delle specie sensibili inesistenti sul territorio regionale anche mediante campagne informative e di sensibilizzazione. Tale raccomandazione deve rivestire carattere di obbligatorietà nelle aziende sospette infette o con infezione confermata. Spetta al Veterinario Ufficiale, in sede di primo sopralluogo, notificare tale prescrizione e verificarne l'effettiva applicazione. L'utilizzo dei prodotti ad azione insetto repellente deve essere prescritto dal veterinario aziendale che è tenuto a tracciare l'evento sull'applicativo REV della Banca Dati delle Anagrafi Zootecniche (BDN).

2) Per quanto riguarda l'utilizzo del vaccino nella lotta alla diffusione del virus e a tutela del patrimonio zootecnico, si precisa che attualmente non è prevista una campagna vaccinale obbligatoria, ma anche alla luce delle particolari condizioni climatiche e della già ampia circolazione virale, si ritiene che la valutazione sull'opportunità di vaccinare gli animali sensibili debba rimanere in carico all'allevatore che, sentito il veterinario aziendale, può optare liberamente per un piano di immunizzazione dei propri capi. Considerata la rapida evoluzione epidemiologica della malattia, qualora questa autorità sanitaria dovesse ritenere indispensabile il ricorso ad un'immunizzazione di massa, potranno essere coinvolti nelle attività i servizi veterinari ASL che, attraverso il proprio personale sarà chiamato ad intervenire contribuendo al raggiungimento degli obiettivi fissati. 

3) Le movimentazioni degli animali non sono vietate. le movimentazioni dei bovini da vita verranno autorizzate secondo accordi tra i servizi veterinari coinvolti; Tuttavia esse dovranno essere sottoposte ad autorizzazione da parte del veterinario della ASL. A tal fine si ritiene indispensabile prevedere il blocco condizionato dei documenti di accompagnamento sia per le movimentazioni da macello sia per quelle da vita. Tale blocco potrà interessare solo le aree ad alta circolazione virale o, laddove ritenuto opportuno, tutto il territorio provinciale. Tale misura risulta utile a salvaguardare le aree non ancora interessate dalla circolazione virale ed impedire la diffusione del virus in territori nazionali non ancora infetti. Per i documenti di accompagnamento da macello si precisa che essi dovranno essere validati dalla ASL competente per territorio inserendo la prescrizione prevista dalla disciplina di settore secondo la quale i mezzi di trasporto devono essere trattati con sostanze insetto-repellenti e gli animali essere macellati entro 24 ore dall’arrivo al macello. Le movimentazioni da vita sono autorizzate dal Veterinario Ufficiale in base ad una attenta valutazione del rischio e, laddove ritenuto necessario, possono essere precedute dall'esecuzione di una visita clinica degli animali ed eventualmente essere sottoposti a test (PCR) per confermare l'effettiva assenza del virus. Resta inteso che non è indispensabile la visita clinica al rilascio del dda per macellazione, anche da azienda sede di focolaio. SI precisa che le movimentazioni verso pascolo sono consentite, tuttavia quando sono interessati i pascoli promiscui, lo spostamento deve essere autorizzato dal Veterinario Ufficiale previa visita clinica degli animali al fine di mitigare quanto più possibile il rischio di diffusione della malattia. La movimentazione verso pascoli da parte di aziende infette o sospette tali, è consentita solo per comprovate ragioni di benessere animale e sostentamento delle greggi/mandrie. In questo caso il Veterinario Ufficiale valuta la sussistenza, sul pascolo di destino, di condizioni gestionali e strutturali tali da garantire un adeguato distanziamento dalle altre greggi/mandrie.

4) A tutti i livelli devono essere promosse idonee campagne informative al fine di sensibilizzare e informare gli allevatori, i consumatori e tutti gli altri operatori del settore nei confronti delle principali caratteristiche eziologiche, epidemiologiche e sanitarie relative all’infezione in argomento anche al fine di non ingenerare inutili allarmismi e tenendo sempre in considerazione che tale diffusione non ha implicazioni sulla salute umana e ripercussioni sulla salubrità degli alimenti o del loro consumo. Tali campagne informative devono essere rivolte anche ai veterinari liberi professionisti i quali, unitamente agli operatori ed alle altre figure fisiche e giuridiche, hanno l’obbligo di segnalazione e notifica di cui all'art. 6 del decreto legislativo 136/22.

5) I servizi veterinari ASL devono svolgere attività di formazione estesa con particolare riferimento agli obblighi e agli adempimenti derivanti dagli indirizzi regionali diffusi e garantire la corretta trasmissione dei flussi informativi continuando a monitorare le aziende e gli allevamenti sede di focolaio al fine di registrare dati e informazioni sui relativi indici di morbilità e mortalità degli animali coinvolti aggiornando costantemente l'applicativo SIMAN della Banca Dati delle Anagrafi Zootecniche

6) In considerazione della rapida evoluzione epidemiologica della malattia, questi indirizzi regionali potranno subire modifiche ed integrazioni e i Servizi Veterinari ASL potranno, in casi particolari assumere provvedimenti difformi da quanto riportato al fine ultimo di salvaguardare la vita degli animali e gli interessi economici degli operatori.  

7) Per quanto riguarda il trattamento delle carcasse, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dalla nota ministeriale DGISAN 17956 del 2.04.2025, ai sensi dell’Art. 19.1. lett. e) dello stesso Regolamento, è possibile procedere allo smaltimento in loco delle carcasse dei capi deceduti a causa di Bluetongue in condizioni idonee atte a prevenire la trasmissione di rischi per la salute umana, animale e per l’ambiente. In particolare, l’allevatore che intende procedere all’infossamento delle carcasse deve tempestivamente presentare istanza al Servizio veterinario competente. Il Servizio veterinario della ASL, sospettata quale causa di morte la Bluetongue, aggiorna o inserisce in SIMAN il focolaio e, tenendo conto nell’analisi del rischio anche del numero di carcasse coinvolte, esprime o meno, per quanto di competenza, parere favorevole al sotterramento di queste ultime e richiede al Sindaco, in qualità di Autorità locale, emissione di ordinanza di sotterramento. Nella richiesta al Sindaco devono essere indicate le coordinate del luogo del sotterramento.  Il Sindaco ricevuta l’istanza valuta a sua volta per gli ambiti di propria competenza la sussistenza dei requisiti necessari ad emettere il provvedimento. Il sotterramento deve essere eseguito sotto il controllo dell’Autorità Competente, individuata dalle singole Amministrazioni. La fossa deve essere scavata a valle di condotte, serbatoi o pozzi d'acqua potabile e alla distanza di almeno 50 metri dagli stessi nonché a distanza di almeno 30 metri da abitazioni, vie pubbliche e corsi d'acqua superficiali e di 10 metri da confini di proprietà. La fossa deve essere di dimensioni proporzionate alla grandezza dell'animale e comunque, deve avere una profondità di circa 2 metri, tenendo presente che la carcassa deve essere ricoperta da almeno 1 metri lineare di terreno. Copia analogica di documento informatico protocollato al n. 125467 del 26-06-2025. Tale procedura non deve comportare la compromissione di falde acquifere (ossia l’area individuata per l'infossamento non deve essere in connessione con la falda). L’area individuata non deve interferire con le zone di rispetto di cui al L.r. 8/2019 "Norme attuative in materia di tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", riferite ai pozzi ad uso idropotabile, nonché con le zone di rispetto delle acque minerali di cui alla L.r. 22/2008 e al L.r. 3/2019 Regolamento di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)

 

 

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