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BLSD (Basic Life Support) - Defibrillazione precoce

La morte cardiaca improvvisa è una delle principali cause di morte nei paesi industrializzati e rappresenta il 60-70% di tutti i decessi per cause cardiovascolari (in Italia, circa 60 mila casi all’anno). Se il ritmo cardiaco non viene ristabilito velocemente, la morte sopraggiunge in pochi minuti e danni cerebrali irreversibili possono manifestarsi dopo appena 5 minuti. E’ quindi vitale intervenire immediatamente utilizzando un defibrillatore, che consente al cuore di riprendere il ritmo cardiaco regolare. Il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (abbreviato in DAE, dizione estesa agli apparecchi automatici e semiautomatici) consente, una volta sondata l’esistenza di un ritmo defibrillabile, di ristabilire la regolarità del battito cardiaco senza bisogno di fare diagnosi cliniche. La legge 120 del 3 aprile 2001 ha definito le modalità di utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero, sia per il personale sanitario non medico che per quello “laico” (non sanitario) che abbia ricevuto idonea formazione. Il successivo D.M. 18 marzo 2011 ha individuato criteri e modalità di diffusione dei defibrillatori tramite appositi programmi regionali. Quindi, col Decreto Commissariale 39/2014 e il successivo DCA 2/2015 la Regione Abruzzo ha approvato e aggiornato le “Linee Guida per la formazione e l’autorizzazione all’impiego del DAE”. Il sistema di formazione degli esecutori BLSD è governato dal Sistema di Emergenza Territoriale 118; i centri di formazione pubblici o privati, operanti in ambito sanitario, che intendono accreditarsi a “provider”, ovvero qualificarsi come centri di formazione BLSD riconosciuti dalla Regione Abruzzo, attivano l’iter procedimentale in base alle indicazioni contenute nella normativa regionale.

La Legge 4 agosto 2021, n. 116 “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici” ha inteso favorire una progressiva diffusione e utilizzazione dei DAE presso le sedi delle pubbliche amministrazioni, negli scali aeroportuali, portuali e ferroviari e sui mezzi di trasporto.

Con Decreto 26 giugno 2017 (pubblicato in GURI n. 149 del 28.06.2017) è stato confermato l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2017, di dotazione e impiego del defibrillatore semiautomatico da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche. I soggetti menzionati assolvono all’obbligo: 1) utilizzando un impianto sportivo dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata; 2) assicurando la presenza di una persona formata all’uso del dispositivo durante le gare e, in generale, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive. Associazioni e società sportive hanno l’obbligo di accertare, prima dell’inizio delle gare, la presenza del DAE nell’impianto, la regolare manutenzione e funzionamento dello stesso, nel rispetto delle linee guida di cui all’allegato E del Decreto 24 aprile 2013. La mancanza del DAE determina l’impossibilità di svolgere l’attività sportiva. L’obbligo non riguarda le gare, organizzate da società o associazioni sportive dilettantistiche, con ridotto  impegno  cardiocircolatorio,  elencate nell'allegato A del Decreto 26 giugno 2017  o svolte al di fuori degli impianti sportivi.

Documentazione relativa:

  • Allegato A del DCA 14 gennaio 2015, n. 2 “Linee guida per la formazione e l’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE)”
  • Decreto 26 giugno 2017 - Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

Normativa e documentazione nazionale: L. 3 aprile 2001, n. 120; DM 21 settembre 2000; DM 18 marzo 2011; DM 24 aprile 2013; Accordo Stato-Regioni 27 febbraio 2003; Accordo Stato Regioni 30 luglio 2015. L. 4 agosto 2021, n. 116.

Le istanze prive della documentazione probatoria del possesso dei requisiti non autodichiarabili non saranno prese in considerazione.

Nota per le scuole di formazione: i corsi da svolgere vanno inseriti, con congruo anticipo, esclusivamente online dalla propria area riservata. L’inserimento di corsi in catalogo con modalità cartacea non sarà preso in considerazione dalle Centrali Operative 118. Le scuole che fossero sprovviste o avessero smarrito le credenziali di accesso al portale devo richiederle esclusivamente all’indirizzo PEC: dpf020@pec.regione.abruzzo.it. Le scuole di formazione a suo tempo accreditate che non hanno risposto alla revisione avviata con Det. Dir. DPF017/06 del 23.02.2016 sono oscurate dall’elenco accreditati. Per richieste di riattivazione scrivere all’indirizzo PEC: dpf020@pec.regione.abruzzo.it.